Titolo I – Denominazione – sede – durata – scopi dell’associazione
Articolo 1 – Denominazione e durata
È costituita l’associazione denominata: “Comunità Energetica Rinnovabile Pavia”.
L’Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata: “CER Pavia”.
L’Associazione denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Pavia” è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell’art. 119, comma 16bis, D.L. 34/2020.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Giussago (PV) in Via Thomas Edison, n. 1B.
Le variazioni di indirizzo della sede legale all’interno della Provincia di Pavia non costituiscono modifica dello Statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, secondarie, delegazioni territoriali o uffici di rappresentanza in altri Comuni della Provincia di Pavia e sul territorio nazionale, senza che ciò comporti modifica statutaria.
Articolo 3 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Più precisamente, l’Associazione – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati – ha lo scopo di costituire e gestire una o più Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell’art. 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, dell’art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dell’art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, delle relative norme di attuazione, nonché della disciplina regolatoria ARERA e dei provvedimenti attuativi vigenti, svolgendo tutte le attività consentite dalla normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.
L’Associazione opera sull’intero territorio della Provincia di Pavia e può costituire, promuovere e coordinare più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile riferite a differenti cabine primarie o ambiti territoriali, nel rispetto dei requisiti normativi vigenti per ciascuna configurazione.
L’obiettivo principale dell’Associazione è fornire, in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati, promuovendo l’installazione e la gestione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa vigente.
Per il perseguimento di tali finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- produrre, consumare, immagazzinare, condividere e vendere energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita e mediante la realizzazione o acquisizione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi della normativa vigente, anche tramite convenzionamento di impianti appartenenti ad associati o a soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità della Comunità, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore siano in capo ad associati o a terzi convenzionati, nel rispetto dei diritti e degli obblighi degli associati quali clienti finali;
- accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione;
- promuovere interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e diffusione delle fonti rinnovabili;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, Comuni, istituzioni, imprese e soggetti privati per la realizzazione e gestione di impianti o servizi connessi alle finalità statutarie;
- partecipare a bandi e finanziamenti pubblici o privati, inclusi quelli previsti dal PNRR o da programmi europei, nazionali e regionali;
- promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica e di sostegno sociale connesse alla valorizzazione dell’energia condivisa.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, salvo quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.
In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, purché non prevalenti e comunque nel rispetto delle limitazioni previste per le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità sopra indicate, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese da propri associati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L’Associazione può percepire incentivi, contributi, detrazioni fiscali e ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente in materia di energia rinnovabile, efficientamento energetico e riqualificazione edilizia, nonché svolgere ogni attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l’acquisizione di diritti reali o obbligatori su beni immobili e la contrazione di finanziamenti con concessione delle necessarie garanzie.
L’Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai propri soci, i quali sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità o comunque all’interno degli ambiti territoriali delle configurazioni attivate. L’adesione all’Associazione è aperta e volontaria.
Per la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto a quella condivisa, l’Associazione può concludere accordi con grossisti, trader o altri operatori del mercato elettrico e può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.
Titolo II – Associati
Articolo 4 – Associati
Gli Associati, o i membri che esercitano potere di controllo, sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, compresa l’Amministrazione comunale, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo Settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni pubbliche contenute nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché tutti i soggetti richiamati dalla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.
Per quanto concerne le imprese private, la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non può costituire l’attività commerciale o industriale principale.
Possono essere ammessi come associati i soggetti titolari di punti di prelievo e/o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di media e/o bassa tensione sottesa alle cabine primarie relative alle configurazioni attivate dall’Associazione, nel rispetto della normativa vigente.
L’ammissione all’Associazione non comporta automaticamente l’inclusione del socio in una specifica configurazione energetica attiva. La partecipazione del singolo associato ai benefici derivanti dall’energia condivisa è subordinata alla verifica dei requisiti tecnici e normativi, alla compatibilità del POD con la cabina primaria di riferimento e all’effettiva inclusione nella configurazione CER attivata ai sensi della normativa vigente.
L’Associazione opera sull’intero territorio della Provincia di Pavia e può gestire più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile riferite a differenti cabine primarie o ambiti territoriali, organizzando gli associati in sezioni o gruppi territoriali distinti ai soli fini della gestione energetica e della ripartizione dei benefici.
L’Associazione può individuare, per ciascuna configurazione energetica o ambito territoriale, uno o più referenti territoriali tra gli associati, con funzioni di coordinamento informativo e supporto allo sviluppo delle attività della Comunità Energetica sul territorio.
Possono far parte dell’Associazione tutti i consumatori finali, in particolare i clienti domestici, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché i produttori di energia aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’Assemblea può prevedere una quota associativa proporzionata ai costi di funzionamento dell’Associazione e agli eventuali investimenti della stessa.
Gli associati devono possedere i requisiti previsti dall’art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dall’art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché dalla normativa regolatoria ARERA e dai provvedimenti attuativi vigenti in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e successive modificazioni e integrazioni.
Chiunque intenda aderire all’Associazione deve:
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o strumenti informatici;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo entro 30 giorni. In caso di rigetto, il Consiglio è tenuto a comunicarne le motivazioni all’interessato, il quale può proporre ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L’Assemblea delibererà sul ricorso nella prima seduta utile.
In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che è organizzata secondo i principi di democraticità, partecipazione e assenza di discriminazione.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa in materia di energia elettrica, compreso il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.
Tutti gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- ricoprire cariche associative, se eletti o nominati;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri sociali.
Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto e i regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e contributi deliberati dall’Assemblea.
Gli associati conferiscono mandato all’Associazione ai fini della richiesta di accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 5 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o PEC.
Il recesso dell’associato ha effetto dalla data indicata dall’associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l’associazione deliberi diversamente.
È causa di esclusione dall’associazione la perdita dei requisiti stabiliti all’art. 4 del presente Statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di (30) trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea degli associati, che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
All’associato receduto o escluso potranno essere richiesti eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dall’Associazione.
Titolo III – Organi associativi
Articolo 6 – Organi associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.
Il Consiglio Direttivo deve nominare un Presidente e un Vicepresidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Soggetto Delegato, nonché di quella di membro dell’Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate.
In generale, ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
Articolo 7 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati al momento dello svolgimento dell’Assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- delibera sull’eventuale quota associativa;
- delibera sull’utilizzo degli importi ai sensi del DM CACER del 7 dicembre 2023, n. 414 e del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi della Delibera ARERA 727/2022/R/eel, aggiornato con la Deliberazione 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 e s.m.i.;
- delibera sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dalla normativa vigente;
- delibera sulla ripartizione e sull’utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Segretario; nomina e revoca i membri dell’Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati, o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviato ad ogni associato almeno 8 (otto) giorni prima, mediante strumento idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione, anche tramite posta elettronica o PEC.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione.
Ciascun associato esprime un solo voto.
È ammessa la delega scritta ad altro associato.
La delega può essere conferita anche mediante posta elettronica o PEC, purché sia allegato documento di identità del delegante o firma digitale.
Ogni associato non può ricevere più di dieci (10) deleghe.
Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o in modalità mista, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e il diritto di voto.
Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati.
Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo – Tesoriere
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 eletti dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina, e i suoi membri sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all’assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.
Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea degli associati;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l’esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- nominare il Soggetto Delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e stabilire se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.
La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo, se nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e l’Organo di controllo, se nominato, purché tutti i componenti siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere:
- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Articolo 9 – Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l’assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso, salvo gli atti relativi ai rapporti con il GSE che potranno essere sottoscritti dal Soggetto Delegato.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
Articolo 10 – Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 10-bis – Segretario
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.
Il Segretario:
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l’attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 10-ter – Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 10-quater – Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 10-quinquies – Soggetto Delegato
Il Consiglio Direttivo può nominare un Soggetto Delegato responsabile della gestione tecnica, amministrativa e operativa delle configurazioni di Comunità Energetica attivate dall’Associazione, nonché dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ARERA, i gestori di rete e ogni altro soggetto istituzionale o tecnico coinvolto.
Il Soggetto Delegato cura, in particolare:
- la richiesta di accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
- la gestione delle convenzioni con il GSE;
- la raccolta e gestione dei dati energetici;
- il calcolo e la ripartizione dei benefici tra gli associati secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla gestione delle configurazioni attive;
- gestire le partite di pagamento delle bollette degli Associati.
Il Soggetto Delegato può essere:
- un associato;
- un professionista esterno;
- un ente o soggetto terzo qualificato;
- una società partecipata, controllata o collegata all’Associazione, costituita anche con finalità strumentali alla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti o dei servizi connessi.
La nomina, la durata dell’incarico e l’eventuale compenso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Soggetto Delegato opera sulla base delle deliberazioni degli organi associativi competenti e nel rispetto della normativa vigente applicabile alle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Titolo IV – Patrimonio sociale
Articolo 11 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 12.
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.
L’Associazione può costituire o partecipare a società, cooperative, consorzi o altri enti strumentali aventi finalità coerenti con l’oggetto sociale, esclusivamente per la realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo di impianti o servizi energetici funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
Eventuali utili o proventi derivanti da tali partecipazioni non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere integralmente reinvestiti per il perseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 12 – Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall’art. 42bis, DL 162/2019 ovvero dai provvedimenti di recepimento dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell’art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 e s.m.i con il pagamento degli incentivi;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
g) le restituzioni dei benefici di cui all’art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162/2019 e gli incentivi previsti dall’art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019 e s.m.i, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei provvedimenti di recepimento dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell’energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell’oggetto sociale.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
Articolo 13 – Bilancio d’esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Titolo V – Scioglimento e liquidazione
Articolo 14 – Liquidazione e Devoluzione del patrimonio
L’Associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, secondo i quorum e le maggioranze previsti dal presente Statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altri enti non commerciali, associazioni o enti che perseguano finalità analoghe o di pubblica utilità, individuati con delibera dell’Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI – Disposizioni generali
Articolo 15 – Libri sociali
Oltre alle scritture contabili, l’associazione tiene:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo (ove nominato) e/o del Revisore (ove nominato).
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall’organo cui si riferiscono.
Articolo 16 – Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.