Statuto
CER Giussago
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Articolo 1 - Denominazione e durata
Denominazione e durata L'Associazione denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Giussago" è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16bis, D.L. 34/2020. L'Associazione ha durata illimitata.
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Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Giussago (PV) in Via Thomas Edison, n. 1B.
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
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Articolo 3- Scopi dell'Associazione
L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art. 31, DLgs 8 novembre 2021, n. 199, delle norme di attuazione di cui all'art. 8, DLgs 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., e pertanto di svolgere tutte le attività da queste consentite. a L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019, nonché dell'art. 31, DLgs 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 e s.m.i anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi; - organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020 e s.m.i, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali; - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione. L'Associazione non puð svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e dell'art. 16bis, DPR 917/86 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) e s.m.i e puð svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. L Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader. L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.
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Articolo 4 - Associati
Gli Associati, o i membri che esercitano potere di controllo, sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, gli enti di ricerca formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 31, DLgs 8 novembre 2021, n. 199, ed in generale tutti i soggetti richiamati dalla normativa di rifermento in materia di Comunità Energetica Rinnovabile. Per quanto concerne le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di media e/o bassa tensione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria e/o primaria identificata con il codice identificativo dell'area di appartenenza del contatore AC001E00435. Possono far parte dell' Associazione tutti i consumatori finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati. L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall' Assemblea, è gratuita. È facoltà dell' Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa. Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui all'art. 3.2 dell'Allegato A della Delibera 318/2020 ARERA, nonché dell'art. 31 del Dlgs. 199/2021 e s.m.i, per essere membri della comunità energetica. Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve: - presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all' Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati; dichiarare di accettare le norme dello statuto. Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. Tutti gli associati hanno diritto a: - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - ricoprire le cariche associative (qualora eletti e/o nominati); - partecipare all'assemblea con diritto di voto; - consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell' Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell' Associazione. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. di Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione. Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto Delibera 318/2020 di ARERA e s.m.i.
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Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, puð avvenire in qualsiasi momento. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente. E' causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all' Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall' Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente,viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato: - danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di (30) trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. All'associato receduto o escluso potranno essere richiesti eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dall'Associazione.
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Articolo 6 - Organi associativi
Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo; - l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati; - il Presidente. - il Segretario, ove nominato; - il Tesoriere, ove nominato; - il Soggetto Delegato. ORGANI ASSOCIATIVI Il Consiglio Direttivo deve nominare un Presidente e un Vicepresidente. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Soggetto Delegato, nonché di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. In generale, ai titolari delle cariche pud essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
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Articolo 7- Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell' Associazione ed inoltre: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; AH - delibera sull'eventuale quota associativa; delibera sull'utilizzo degli importi ai sensi del DM CACER del 7 dicembre 2023, n. 414 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della Delibera ARERA 727/2022/R/eel), aggiornato con la Deliberazione 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 e s.m.i. - delibera sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dalla normativa vigente, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dal dalla Delibera ARERA o dal DLgs 199/2021 e s.m.i; - delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi ai sensi del DM CACER del 7 dicembre 2023, n. 414 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della Delibera ARERA 727/2022/R/eel), aggiornato con la Deliberazione 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 e s.m.i. e relative agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità; nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore; - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale; - delibera sulla responsabilità degli organi sociali; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; - approva i regolamenti; - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell' Associazione; - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; - delibera sull'esclusione degli associati; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. di L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Il voto si esercita in modo palese. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Al G Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
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Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati. Π Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Al Consiglio Direttivo spetta di: - nominare Vice Presidente e Presidente; - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati; - convocare l'Assemblea degli associati; - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; - deliberare sulle domande di nuove adesioni: - deliberare circa l'esclusione degli associati; - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all' Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell' Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; - consentire la partecipazione dell' Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; - promuovere e organizzare gli eventi associativi; - nomina il Soggetto Delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. IIl Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato. II Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e l'Organo di controllo, se nominato, purché tutti i componenti siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere: - monitora i proventi derivanti dalle attività associative; - redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo; - monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
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Articolo 9 - Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell' Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso, salvo gli atti relativi ai rapporti con il GSE che potranno essere sottoscritti dal Soggetto Delegato. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
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Articolo 10 - Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
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Art. 10- bis - Segretario
Il Consiglio Direttivo puð eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario: - organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; - redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea; - svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente; - ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
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Art. 10- ter - Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
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Art. 10- quater - Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
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Articolo 10 - quinquies - Soggetto Delegato
Il Consiglio Direttivo puð nominare un Soggetto Delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che potrà, altresì, gestire le partite di pagamento delle bollette degli Associati.
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Articolo 12 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell' Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 13. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.
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Articolo 13 - Risorse Economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da: a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi; b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 e s.m.i con il pagamento degli incentivi; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi; h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162/2019 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019 e s.m.i, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità; Ave g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale. e i L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
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Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell' Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo
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Articolo 15 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio
L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti non commerciali individuati con delibera del Comitato Direttivo.
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Articolo 16 - Libri sociali
Oltre alle scritture contabili, l'associazione tiene: a) il libro degli associati b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.
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Articolo 17 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Versione 1.0
31 Ottobre 2024
