CER PaviaComunità energetica
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Regolamento di esercizio

Come funziona la CER Pavia in pratica: categorie di associati, quote, calcolo dell’energia condivisa, ripartizione degli incentivi e trasparenza.

Versione 2.0 · approvato dall’Assemblea il 19 marzo 2026

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative, tecniche ed economiche di funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile Pavia (di seguito “Associazione” o “CER Pavia”), in attuazione dello Statuto.

Il Regolamento definisce in particolare:

  • le categorie degli associati;
  • le modalità di gestione delle configurazioni energetiche;
  • i criteri di calcolo e ripartizione degli incentivi;
  • la gestione economica e i fondi associativi;
  • le modalità di trasparenza e controllo.

Art. 2 – Ambito territoriale e configurazioni

L’Associazione può attivare una o più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile riferite a differenti cabine primarie o ambiti territoriali, nel rispetto della normativa vigente.

Gli associati partecipano alla configurazione corrispondente alla cabina primaria di appartenenza del proprio POD.

Titolo II – Categorie di associati e quote

Art. 3 – Tipologie di associati

Gli associati della Comunità Energetica sono classificati secondo i seguenti criteri:

1. In base alla natura del soggetto:

  • Persone fisiche (privati cittadini)
  • Imprese e titolari di partita IVA
  • Enti pubblici (Comuni, Province, enti territoriali)
  • Enti del Terzo Settore ed enti religiosi
  • Altri soggetti giuridici ammessi dalla normativa vigente

2. In base al ruolo energetico:

  • Consumer: soggetti che partecipano esclusivamente come consumatori finali
  • Prosumer: soggetti che producono e consumano energia da fonte rinnovabile
  • Producer: soggetti che producono energia e la immettono in rete senza autoconsumo diretto

3. Classificazione tecnica (per gestione interna e piattaforma)

Ai fini operativi, gestionali e di monitoraggio, gli associati possono essere ulteriormente classificati in base a:

  • tipologia di impianto (residenziale, industriale, pubblico)
  • potenza dell’impianto
  • cabina primaria di appartenenza
  • profilo di consumo/produzione

Art. 4 – Quote associative annuali

Le quote associative sono stabilite come segue:

  • Consumer: € 8 annui
  • Prosumer fino a 10 kWp: € 15 annui
  • Prosumer da 10 a 20 kWp: € 30 annui
  • Prosumer aziendali sopra 20 kWp: 10% dell’incentivo CER generato nell’anno precedente (minimo € 100 primo anno)

Le quote possono essere aggiornate dall’Assemblea ordinaria.

Titolo III – Gestione energetica e ripartizione incentivi

Art. 5 – Criteri di calcolo dell’energia condivisa

L’energia incentivabile è esclusivamente quella riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come energia elettrica condivisa su base oraria.

Per ciascuna ora:

Energia condivisa = minimo tra:

  • produzione totale degli impianti appartenenti alla configurazione
  • consumo totale dei POD appartenenti alla configurazione

Non sono oggetto di incentivazione:

  • consumi effettuati in assenza di produzione nella medesima ora;
  • energia immessa in rete non coincidente con consumi nella stessa ora.

La partecipazione di ciascun associato alla quota incentivata avviene:

  • per i Prosumer: in proporzione alla produzione oraria immessa;
  • per i Consumer: in proporzione al consumo orario effettuato durante le ore di effettiva condivisione.

Art. 6 – Ripartizione degli incentivi e gestione economica

La ripartizione dei benefici economici derivanti dall’energia condivisa avviene con cadenza trimestrale, sulla base dei dati ufficiali validati e pubblicati dal GSE.

Prima della ripartizione agli associati, l’Associazione trattiene:

  • 10% a titolo di Fondo Gestione;
  • 5% a titolo di Fondo Sviluppo Impianti e Progetti Comuni;
  • 5% a titolo di Fondo Solidarietà Energetica.

Le somme trattenute non costituiscono distribuzione di utili ma copertura dei costi organizzativi, amministrativi, degli investimenti collettivi e delle finalità solidaristiche dell’Associazione.

Il restante 80% viene ripartito:

  • tra Prosumer e Consumer in misura paritaria;
  • all’interno di ciascuna categoria in proporzione all’effettiva partecipazione oraria alla condivisione.

Le percentuali di destinazione al Fondo Gestione, al Fondo Sviluppo e al Fondo Solidarietà, nonché la quota destinata alla distribuzione agli associati, possono essere oggetto di revisione con delibera dell’Assemblea ordinaria, qualora esigenze normative, economiche o di sostenibilità gestionale lo rendano opportuno, fermo restando il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e ambientali dell’Associazione.

Al fine di garantire l’equità nella distribuzione dei benefici e il rispetto delle finalità non lucrative della Comunità Energetica, l’Associazione può prevedere limiti alla quota di incentivo riconoscibile a specifiche categorie di associati, in particolare soggetti con natura imprenditoriale.

Tali limiti, definiti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, potranno prevedere una quota massima percentuale rispetto all’incentivo complessivamente generato dalla Comunità.

Art. 6-bis – Fondo Solidarietà Energetica

È istituito un Fondo di Solidarietà Energetica pari al 5% degli importi derivanti dall’energia condivisa.

Il Fondo è destinato a:

  • sostenere associati in condizione di vulnerabilità energetica;
  • finanziare interventi di efficientamento energetico su immobili di associati con comprovata difficoltà economica;
  • coprire temporanee situazioni di disagio energetico documentato.

L’utilizzo del Fondo è deliberato dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, definiti con apposita delibera interna.

Il Fondo non costituisce diritto automatico alla percezione di somme da parte degli associati e non altera i criteri tecnici di calcolo dell’energia condivisa.

Le eventuali somme non utilizzate possono essere riportate all’esercizio successivo o destinate a progetti collettivi deliberati dall’Assemblea.

Art. 7 – Modalità di erogazione

L’erogazione agli associati avviene entro 90 giorni dalla ricezione degli importi da parte dell’Associazione.

Qualora l’importo spettante al singolo associato sia inferiore a € 10,00, esso viene cumulato fino al raggiungimento della soglia minima di liquidazione.

L’erogazione può avvenire mediante:

  • bonifico bancario;
  • compensazione con quote o contributi;
  • altre modalità deliberate dall’Assemblea.

Art. 8 – Fondo prudenziale e rettifiche

L’Associazione può accantonare fino al 2% degli importi incassati quale fondo prudenziale temporaneo per eventuali rettifiche o conguagli derivanti da verifiche del GSE.

In caso di controlli o sospensioni da parte del GSE, la ripartizione può essere temporaneamente sospesa fino alla definizione delle verifiche.

Titolo IV – Trasparenza e dati

Art. 9 – Accesso ai dati energetici

Gli associati conferiscono mandato all’Associazione per l’accesso ai dati di misura necessari alla gestione della configurazione CER.

L’Associazione può:

  • richiedere dati ai distributori;
  • utilizzare i dati ufficiali GSE;
  • elaborare report energetici interni.

I dati sono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente.

Art. 10 – Trasparenza

L’Associazione garantisce agli associati:

  • rendicontazione periodica degli importi ricevuti dal GSE;
  • indicazione delle trattenute applicate;
  • report sintetico della propria partecipazione energetica.
  • L’Associazione rende inoltre noto l’ammontare e l’utilizzo del Fondo Solidarietà Energetica.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 11 – Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.