Regolamento di esercizio
CER Pavia
Approvato dall’Assemblea in data 19/03/2026
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Articolo 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità operative, tecniche ed economiche di funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile Pavia (di seguito “Associazione” o “CER Pavia”), in attuazione dello Statuto.
Il Regolamento definisce in particolare:
- le categorie degli associati;
- le modalità di gestione delle configurazioni energetiche;
- i criteri di calcolo e ripartizione degli incentivi;
- la gestione economica e i fondi associativi;
- le modalità di trasparenza e controllo.
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Articolo 2 - Ambito territoriale e configurazioni
L’Associazione può attivare una o più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile riferite a differenti cabine primarie o ambiti territoriali, nel rispetto della normativa vigente.
Gli associati partecipano alla configurazione corrispondente alla cabina primaria di appartenenza del proprio POD.
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Articolo 3 - Tipologie di associati
Gli associati della Comunità Energetica sono classificati secondo i seguenti criteri:
1. In base alla natura del soggetto:
Persone fisiche (privati cittadini)
- Imprese e titolari di partita IVA
- Enti pubblici (Comuni, Province, enti territoriali)
- Enti del Terzo Settore ed enti religiosi
- Altri soggetti giuridici ammessi dalla normativa vigente
2. In base al ruolo energetico:
- Consumer: soggetti che partecipano esclusivamente come consumatori finali
- Prosumer: soggetti che producono e consumano energia da fonte rinnovabile
- Producer: soggetti che producono energia e la immettono in rete senza autoconsumo diretto
3. Classificazione tecnica (per gestione interna e piattaforma)
Ai fini operativi, gestionali e di monitoraggio, gli associati possono essere ulteriormente classificati in base a:
- tipologia di impianto (residenziale, industriale, pubblico)
- potenza dell’impianto
- cabina primaria di appartenenza
- profilo di consumo/produzione
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Articolo 4 - Quote associative annuali
Le quote associative sono stabilite come segue:
- Consumer: € 8 annui
- Prosumer fino a 10 kWp: € 15 annui
- Prosumer da 10 a 20 kWp: € 30 annui
- Prosumer aziendali sopra 20 kWp: 10% dell’incentivo CER generato nell’anno precedente (minimo € 100 primo anno)
Le quote possono essere aggiornate dall’Assemblea ordinaria.
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Articolo 5 - Criteri di calcolo dell’energia condivisa
L’energia incentivabile è esclusivamente quella riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come energia elettrica condivisa su base oraria.
Per ciascuna ora:
Energia condivisa = minimo tra:
- produzione totale degli impianti appartenenti alla configurazione
- consumo totale dei POD appartenenti alla configurazione
Non sono oggetto di incentivazione:
- consumi effettuati in assenza di produzione nella medesima ora;
- energia immessa in rete non coincidente con consumi nella stessa ora.
La partecipazione di ciascun associato alla quota incentivata avviene:
- per i Prosumer: in proporzione alla produzione oraria immessa;
- per i Consumer: in proporzione al consumo orario effettuato durante le ore di effettiva condivisione.
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Articolo 6 - Ripartizione degli incentivi e gestione economica
La ripartizione dei benefici economici derivanti dall’energia condivisa avviene con cadenza trimestrale, sulla base dei dati ufficiali validati e pubblicati dal GSE.
Prima della ripartizione agli associati, l’Associazione trattiene:
- 10% a titolo di Fondo Gestione;
- 5% a titolo di Fondo Sviluppo Impianti e Progetti Comuni;
- 5% a titolo di Fondo Solidarietà Energetica.
Le somme trattenute non costituiscono distribuzione di utili ma copertura dei costi organizzativi, amministrativi, degli investimenti collettivi e delle finalità solidaristiche dell’Associazione.
Il restante 80% viene ripartito:
- tra Prosumer e Consumer in misura paritaria;
- all’interno di ciascuna categoria in proporzione all’effettiva partecipazione oraria alla condivisione.
Le percentuali di destinazione al Fondo Gestione, al Fondo Sviluppo e al Fondo Solidarietà, nonché la quota destinata alla distribuzione agli associati, possono essere oggetto di revisione con delibera dell’Assemblea ordinaria, qualora esigenze normative, economiche o di sostenibilità gestionale lo rendano opportuno, fermo restando il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e ambientali dell’Associazione.
Al fine di garantire l’equità nella distribuzione dei benefici e il rispetto delle finalità non lucrative della Comunità Energetica, l’Associazione può prevedere limiti alla quota di incentivo riconoscibile a specifiche categorie di associati, in particolare soggetti con natura imprenditoriale.
Tali limiti, definiti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, potranno prevedere una quota massima percentuale rispetto all’incentivo complessivamente generato dalla Comunità.
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Articolo 6bis - Fondo Solidarietà Energetica
È istituito un Fondo di Solidarietà Energetica pari al 5% degli importi derivanti dall’energia condivisa.
Il Fondo è destinato a:
- sostenere associati in condizione di vulnerabilità energetica;
- finanziare interventi di efficientamento energetico su immobili di associati con comprovata difficoltà economica;
- coprire temporanee situazioni di disagio energetico documentato.
L’utilizzo del Fondo è deliberato dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, definiti con apposita delibera interna.
Il Fondo non costituisce diritto automatico alla percezione di somme da parte degli associati e non altera i criteri tecnici di calcolo dell’energia condivisa.
Le eventuali somme non utilizzate possono essere riportate all’esercizio successivo o destinate a progetti collettivi deliberati dall’Assemblea.
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Articolo 7 - Modalità di erogazione
L’erogazione agli associati avviene entro 90 giorni dalla ricezione degli importi da parte dell’Associazione.
Qualora l’importo spettante al singolo associato sia inferiore a € 10,00, esso viene cumulato fino al raggiungimento della soglia minima di liquidazione.
L’erogazione può avvenire mediante:
-
bonifico bancario;
-
compensazione con quote o contributi;
-
altre modalità deliberate dall’Assemblea.
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Articolo 8 - Fondo prudenziale e rettifiche
L’Associazione può accantonare fino al 2% degli importi incassati quale fondo prudenziale temporaneo per eventuali rettifiche o conguagli derivanti da verifiche del GSE.
In caso di controlli o sospensioni da parte del GSE, la ripartizione può essere temporaneamente sospesa fino alla definizione delle verifiche.
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Articolo 9 - Accesso ai dati energetici
Gli associati conferiscono mandato all’Associazione per l’accesso ai dati di misura necessari alla gestione della configurazione CER.
L’Associazione può:
- richiedere dati ai distributori;
- utilizzare i dati ufficiali GSE;
- elaborare report energetici interni.
I dati sono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente.
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Art. 10 - Trasparenza
L’Associazione garantisce agli associati:
- rendicontazione periodica degli importi ricevuti dal GSE;
- indicazione delle trattenute applicate;
- report sintetico della propria partecipazione energetica.
L’Associazione rende inoltre noto l’ammontare e l’utilizzo del Fondo Solidarietà Energetica.
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Art. 11 - Modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
Versione 2.0
19 Marzo 2026
